L’esercizio della consulenza del lavoro costituisce una delle possibili aree di attività professionale che i commercialisti possono liberamente intraprendere, perché da sempre rientra nelle loro competenze. Infatti all’interno della professione di commercialista, sempre più professionisti si aggregano per affrontare e risolvere tematiche di stretta afferenza professionale al settore lavorativo. Nasce quindi la figura del commercialista del lavoro.

L’esercizio di consulenza del lavoro diventa una delle possibili aree di attività professionale che gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono liberamente intraprendere. In realtà tale area, da sempre rientra tra le competenze del commercialista, ancor prima della legge 11 gennaio 1979, n. 12, la quale ha, peraltro, consacrato, tra le altre, la figura del commercialista del lavoro quale soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di consulenza in ambito lavorativo, con l’unico obbligo di darne comunicazione al Servizio Ispezione del Lavoro della D.T.L. delle province nel cui ambito intende svolgere l’attività.

La cosiddetta “globalizzazione” ha reso la materia “lavoro”, nella sua accezione più ampia (incluso il concetto di welfare), elemento imprescindibile della nuova economia. Nessun professionista economico-giuridico, e soprattutto i commercialisti, può esimersi dall’occuparsi, in qualche misura, di lavoro e di previdenza. Detta in questi termini, in un sistema economico profondamente in crisi ed in rapido mutamento, la materia del lavoro diviene, sia per i giovani appena abilitati che per i commercialisti più affermati, un’opportunità professionale e di crescita formativa.

I commercialisti dunque, a differenza dei consulenti del lavoro, possono occuparsi di lavoro ma allo stesso tempo, sono tenuti, a darne comunicazione al competente Servizio Ispezione del Lavoro competente per provincia. E’ quindi un dato di fatto che ogni commercialista del lavoro (ed oggi se ne contano più di 20.000 che operano in tal senso, sul totale degli iscritti all’Albo nazionale) sia ampiamente abilitato e titolato allo svolgimento di incarichi inerenti l’ambito lavorativo.